Capo II

Art. 16

Modifiche alle norme per la liquidazione dell'idenitità di buonuscita

In vigore dal 1 gen 1995
1. Il comma 3 dell' della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994 ". 2. Il comma 1 dell' della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente: " 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ".
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