Art. 2

In vigore dal 28 dic 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;713#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 15 gennaio 1993. — Testo vigente | Portale Normativo