Convenzione
Art. 1
SOGGETTI
In vigore dal 28 dic 1994
CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA E POPOLARE ALGERINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.
Il Governo della Repubblica italiana ed
Il Governo della Repubblica Democratica e Popolare Algerina
desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;711#art-c-1