Accordo

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 28 dic 1994
DENUNCIA Il presente Accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione il, o antecedentemente al, 30 giugno di ciascun anno solare dopo un periodo di cinque anni dall'anno in cui l'Accordo è entrato in vigore. In tal caso l'Accordo cesserà di avere effetto: (a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia; (b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare, a Giacarta il giorno 18 febbraio 1990 in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indonesiana Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707#art-a-30

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