Atto›Capo 2
Art. 87
In vigore dal 17 dic 1994
In deroga all'obbligo sancito dai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, la Repubblica di Finlandia può mantenere la sua legislazione relativa alle residenze secondarie per un periodo di
cinque anni dalla data di adesione.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-14;686#art-a-87