Art. 1
In vigore dal 1 gen 1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte, adottato dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-12-09;734#art-1