Art. 3

In vigore dal 1 gen 1995
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;733#art-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991. — Testo vigente | Portale Normativo