Art. 2

In vigore dal 1 gen 1995
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;732#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Santiago del Cile l'8 marzo 1993. — Testo vigente | Portale Normativo