Art. 1
In vigore dal 23 nov 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-28;638#art-1