Art. 1

In vigore dal 30 ott 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 555, 28 febbraio 1994, n. 140, 29 aprile 1994, n. 262, e 29 giugno 1994, n. 417. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 44. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 novembre 1994. ________
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