Art. 3
In vigore dal 21 ott 1994
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.130 milioni per l'anno 1994, in lire 2.441 milioni per l'anno 1995 e in lire 2.436 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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