Art. 3
In vigore dal 20 ott 1994
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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