Art. 1

In vigore dal 20 ago 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Gardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 154 del 4 luglio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54. ------------
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario. — Testo vigente | Portale Normativo