Art. 2

LEGGE 8 agosto 1994, n. 496

In vigore dal 13 ago 1994
Utilizzazione del personale direttivo e docente in compiti connessi con la scuola 1. Nell'articolo 456 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al comma 1 è aggiunta in fine la seguente lettera: "e-bis) a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, una o più scuole tra loro coordinate che, sulla base di un piano provinciale, svolgono attività psico-pedagogiche e didattico-educative per la prevenzione della dispersione scolastica".
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