Art. 1

In vigore dal 28 lug 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 26 marzo 1994, n. 209. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri GUIDI, Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 28 maggio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45. ------------
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, recante disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose e delle attivita' di volontariato. — Testo vigente | Portale Normativo