Art. 1

In vigore dal 30 lug 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91, e 31 marzo 1994, n. 223. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri GNUTTI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato RADICE, Ministro dei lavori pubblici POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali FIORI, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25. ------------
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urn:nir:stato:legge:1994-07-25;471#art-1

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