Art. 1

In vigore dal 29 lug 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 novembre 1993, n. 485, 29 gennaio 1994, n. 72, e 31 marzo 1994, n. 214. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri POLI BORTONE, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------ AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 126 del 1 giugno 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 38. ------------
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-07-19;466#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 322, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio. — Testo vigente | Portale Normativo