Art. 1

In vigore dal 17 lug 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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Pro

urn:nir:stato:legge:1994-07-15;444#art-1

In sintesi

Questa legge converte definitivamente in legge il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, applicando le modifiche riportate nel relativo allegato. Contestualmente, stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti approvati in base a una serie di dieci decreti-legge precedenti emanati tra il 1992 e il 1994 restano pienamente validi. Vengono inoltre confermati e fatti salvi tutti gli effetti giuridici e i rapporti nati nel periodo di vigenza di tali decreti. Infine, la legge impone a chiunque spetti l'obbligo di osservarla e farla rispettare come legge dello Stato.

Perché esiste questa norma

La norma serve a convertire formalmente in legge statale il decreto-legge n. 293/1994 sulla proroga degli organi amministrativi e a garantire la continuità giuridica salvaguardando gli atti e i rapporti nati sotto i precedenti decreti-legge non convertiti.

A chi si applica

Si applica agli organi amministrativi soggetti a proroga e a chiunque sia tenuto a osservare e far osservare le leggi dello Stato, nonché ai soggetti coinvolti nei rapporti giuridici sorti con i decreti-legge richiamati.

Esempio pratico

Un organo amministrativo che ha continuato a deliberare o ha emanato un provvedimento sulla base di uno dei decreti-legge emanati tra il 1992 e il 1994 vede tali atti espressamente confermati come validi ed efficaci. Di conseguenza, i cittadini o gli enti interessati da tali decisioni non rischiano di veder decadere i rapporti giuridici già instaurati.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente legge come legge dello Stato.

Cosa è cambiato

Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 è trasformato definitivamente in legge con le modificazioni contenute nell'allegato, e vengono convalidati gli atti, gli effetti e i rapporti sorti sulla base dei decreti-legge precedenti (dal d.l. n. 381/1992 al d.l. n. 179/1994).

Domande frequenti

Cosa accade agli atti adottati in base ai precedenti decreti-legge elencati nel testo?Tutti gli atti e i provvedimenti adottati restano validi, così come sono fatti salvi i loro effetti e i rapporti giuridici sorti.
Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 è stato convertito integralmente senza modifiche?No, il decreto-legge è convertito in legge con le modificazioni specificate nell'allegato alla legge stessa.
Chi ha l'obbligo di rispettare questa legge?Il testo stabilisce che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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