Art. 2

In vigore dal 27 mar 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;208#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988. — Testo vigente | Portale Normativo