Art. 2

In vigore dal 27 mar 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;205#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990. — Testo vigente | Portale Normativo