Art. 3

In vigore dal 27 mar 1994
1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000, a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202#art-3

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