Art. 3
In vigore dal 27 mar 1994
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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