Art. 1

In vigore dal 6 mar 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo realtivo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.
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