Art. 1
In vigore dal 6 mar 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo realtivo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.
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Prourn:nir:stato:legge:1994-02-22;149#art-1