Art. 3

In vigore dal 6 mar 1994
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;147#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990. — Testo vigente | Portale Normativo