Art. 3

In vigore dal 1 gen 2015
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Note all'articolo

  • La L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 355) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 e' ridotta di 1 milione di euro".

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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;124#art-rd-3

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