Art. 2

In vigore dal 23 feb 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;118#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991. — Testo vigente | Portale Normativo