Art. 2

In vigore dal 23 feb 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;117#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989. — Testo vigente | Portale Normativo