Art. 2

In vigore dal 23 feb 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo B, comma 2, dell'atto stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-02-14;115#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'atto che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993. — Testo vigente | Portale Normativo