Art. 2
LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94
In vigore dal 23 feb 1994
1. Ai fini del conseguimento delle prestazioni inerenti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono considerati utili i periodi scoperti da contribuzione a partire dal primo atto subìto che portò alla privazione della libertà ed alla deportazione, nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e fino alla data del rimpatrio, se non affetti da malattie, o fino alla data della conseguita guarigione clinica, se ammalati, dei cittadini italiani che possono far valere una posizione assicurativa nell'assicurazione predetta o periodi di lavoro assoggettabile a contribuzione dell'assicurazione stessa ai sensi delle vigenti norme di legge.
2. È a carico dello Stato l'importo dei contributi figurativi da accreditare a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ per i periodi riconosciuti utili a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e nelle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima.
3. Per la ricostruzione delle pensioni si seguono le procedure previste dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36.
Note all':
- Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 791/1980, si veda la nota all'art. 1.
- La legge n. 36/1974 reca: "Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-01-29;94#art-2