Art. 1
In vigore dal 3 feb 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-01-29;78#art-1