Art. 1

In vigore dal 4 feb 1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante modalità relative al recupero delle somme di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale dovuti dai soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:legge:1994-01-26;83#art-1

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