Art. 7

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82

In vigore dal 6 dic 2000
Disposizioni transitorie 1. Le imprese di pulizia che svolgono le attività di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore possono continuare ad esercitarle, purchè presentino domanda di iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata dalla certificazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), entro novanta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2, dimostrando di aver effettuato le attività di cui alla presente legge prima della data della sua entrata in vigore. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 DICEMBRE 1999, N. 558 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 82 (Art. 7 Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.) — Testo vigente | Portale Normativo