Art. 3
LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70
In vigore dal 15 feb 1994
Raccolta statistica
1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.
2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'.
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell', comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.
Storico versioni
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