Art. 3

LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70

In vigore dal 15 feb 1994
Raccolta statistica 1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta è articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio. 2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'. 3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell', comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-01-25;70#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70 (Art. 3 Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia) — Testo vigente | Portale Normativo