Art. 2
LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53
In vigore dal 1 gen 2013
1. Per la notificazione di cui all'articolo 1
effettuata a mezzo del servizio postale
il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.
Storico versioni
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