Art. 3

LEGGE 18 gennaio 1994, n. 50

In vigore dal 19 apr 2001
1. Nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali in flagranza del reato di cui all'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la competente autorità dispone la sospensione dei documenti di guida relativi agli stessi mezzi per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a cinque mesi. 2. Ove al momento della commissione del reato di cui al comma 1 non sia possibile procedere al ritiro dei documenti di guida, la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a due anni. 3. Qualora i soggetti denunciati siano condannati con sentenza passata in giudicato, i documenti di guida sono revocati in via definitiva.
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