Art. 2

In vigore dal 30 gen 1994
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all' a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo e dallo scambio di note stesso.
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urn:nir:stato:legge:1994-01-15;67#art-2

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