Art. 8
In vigore dal 29 apr 1994
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dell'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all', si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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