Art. 5
LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43
In vigore dal 4 feb 1994
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) emana disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio, da parte di imprese di assicurazione, di eventuali garanzie a fronte dell'emissione di cambiali finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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