Art. 22

LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36

In vigore dal 29 apr 2006
Osservatorio dei servizi idrici 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 . 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 . 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 . 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 . 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 . 6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 (Art. 22 Disposizioni in materia di risorse idriche.) — Testo vigente | Portale Normativo