Art. 4
LEGGE 5 gennaio 1994, n. 24
In vigore dal 1 feb 1994
1. Il termine di cui all'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 1993.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Nota all':
- Il testo del primo comma dell'art. 70 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:
"Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale già in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati.
(Omissis)".
Storico versioni
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