Art. 4

LEGGE 4 gennaio 1994, n. 11

In vigore dal 25 gen 1994
1. L'articolo 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264, è sostituito dal seguente: "Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'attività di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5. 2. Nel caso in cui l'attività di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 può essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio. 3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attività di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneità professionale previsti dall'articolo 5, purchè attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attività fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all', comma 1, lettera g). 5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato". 2. Il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 10 della citata legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all' della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa; contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente. 4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoenità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991. 5. Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. 6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
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LEGGE 4 gennaio 1994, n. 11 (Art. 4 Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.) — Testo vigente | Portale Normativo