Art. 2
LEGGE 4 gennaio 1994, n. 10
In vigore dal 25 gen 1994
1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati dal comune o da altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'ente parco.
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