Art. 2
Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
In vigore dal 15 gen 1994
(Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689).
1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti: "solo con la multa o con l'ammenda",
b) al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti: "o alla multa".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-12-28;562#art-2