Art. 2

Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

In vigore dal 15 gen 1994
(Modifiche all'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689). 1. All'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "con la sola ammenda" sono sostituite dalle seguenti: "solo con la multa o con l'ammenda", b) al secondo comma, dopo le parole: "oltre all'ammenda", sono inserite le seguenti: "o alla multa". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: CONSO
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urn:nir:stato:legge:1993-12-28;562#art-2

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