Capo II

Art. 3

In vigore dal 1 gen 1994
1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell', comma 2, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del dispositivo dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi. 2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure: a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000; b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000; c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000; d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000; e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000; f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000. 3. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 4. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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