Art. 4
LEGGE 10 dicembre 1993, n. 515
In vigore dal 29 dic 1993
(Comunicazioni agli elettori)
1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-12-10;515#art-4