Art. 1

In vigore dal 2 dic 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 agosto 1993, n. 265. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri IERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 2 ottobre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica. — Testo vigente | Portale Normativo