Art. 1

In vigore dal 21 nov 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CONSO, Ministro di grazia e giustizia MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 228 del 28 settembre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive. — Testo vigente | Portale Normativo