Art. 1

In vigore dal 18 nov 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane, nonché alla delimitazione delle zone censuarie. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 novembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: CONSO
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alle commissioni censuarie relativi alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unita' immobiliari urbane, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. — Testo vigente | Portale Normativo