Art. 1
In vigore dal 10 nov 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, recante accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i casi di fusione e di scissione di società per azioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 novembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del 10 settembre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 30, è ripubblicato il testo del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-11-08;442#art-1