Art. 1

In vigore dal 28 ott 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 novembre 1993.
Storico versioni

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